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Regolamento

 

MEDIAFORENSE S.R.L. in SALERNO
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ – CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 

Regolamento

I procedimenti di mediazione amministrati da Mediaforense s.r.l. sono disciplinati dalle disposizioni del presente “Regolamento” di cui formano parte integrante:

  • le tariffe
  • il codice etico
  • la scheda di valutazione

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica a tutte le procedure di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza delle disposizioni di legge, dell’invito di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate da Mediaforense s.r.l. in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

ART. 2 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte di una lite che intende avviare la Mediazione, può farlo depositando presso la sede legale di Mediaforense s.r.l. o presso una sede secondaria l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:

  • l’indicazione di Mediaforense s.r.l. nonché la circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  • il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
  • l’oggetto della lite;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, Mediaforense s.r.l. decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.

La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza e se antecedente, a quella del deposito.

Mediaforense s.r.l. comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell’Organismo e delle parti. L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni (alla controparte) alle parti chiamate, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente e comunque, almeno 7 giorni antecedenti l’incontro.

Mediaforense s.r.l. ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire in parte anche attraverso procedure telematiche, descritte sul sito www.mediaforense.it. In questi casi, il verbale di conciliazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica utilizzata da Mediaforense s.r.l. è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.

ART. 3 – LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si svolge anche online, nei locali ove ha sede Mediaforense s.r.l.

Le parti possono tuttavia di comune accordo, derogare alle previsioni del comma precedente individuando un’altra sede ritenuta più idonea con il consenso del mediatore.

ART. 4 – NOMINA DEL MEDIATORE

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di Mediaforense s.r.l., consultabile su sito www.mediaforense.it, tenuta in considerazione, la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, dall’esperienza professionale, dall’eventuale preferenza espressa dalle parti e dalla disponibilità del mediatore.

Tutti i mediatori di Mediaforense s.r.l. hanno conseguito una abilitazione specifica con il superamento di un corso di formazione professionale riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

Mediaforense s.r.l. si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione della parte convocata.

Mediaforense s.r.l. si riserva, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

ART. 5 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÁ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e si impegna a rispettare le norme di comportamento previste nel Codice Etico allegato al presente Regolamento.

A tal fine, prima dell’accettazione dell’incarico e della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, il mediatore deve dichiarare a Mediaforense s.r.l. qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Ricevuta tale comunicazione l’Organismo sentite le parti, può sostituire il mediatore nominandone un altro – con le modalità previste dal presente Regolamento – nel tempo più breve possibile e senza alcun onere per le parti. 

L’Organismo provvede comunque alla sostituzione del mediatore, con le modalità sopraindicate, ogni qualvolta il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera per gravi motivi.

Il mediatore non percepisce il proprio compenso direttamente dalle parti e si astiene dall’assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione.

In casi eccezionali, Mediaforense s.r.l. può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista.

ART. 6 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

Le parti devono partecipare personalmente a tutti gli incontri, assistite da un legale di fiducia.

La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 7 – INCONTRO INFORMATIVO E DI PROGRAMMAZIONE,

 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

La mediazione si svolge senza formalità e il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. 

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione.

  • Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo.
  • Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.

Il mediatore può aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore e sentite le parti.

La mediazione e le comunicazioni tra le parti possono avvenire anche on line attraverso procedure telematiche sul sito www.mediaforense.it. La piattaforma on line utilizzata per lo svolgimento del servizio è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

Con il consenso dell’Organismo, del mediatore e delle parti, possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Mediaforense s.r.l.

Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

ART. 8 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si considera conclusa quando:

  • le parti hanno conciliato la controversia;
  • non vi è la possibilità di conciliare la lite;
  • sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e Mediaforense s.r.l.;
  • la parte istante non compare all’incontro fissato (qualora però quest’ultima abbia comunicato in anticipo la propria impossibilità per giustificato motivo a comparire a tale incontro, l’Organismo può provvedere alla fissazione di un nuovo incontro di mediazione), ovvero una delle parti non paghi l’importo dovuto entro il termine fissato dall’Organismo.

La mediazione si considera conclusa con la sottoscrizione del verbale redatto dal mediatore; il suo contenuto sarà di raggiunto accordo, di accordo non raggiunto, di diniego ad intervenire o di mancata comparizione della parte chiamata in mediazione.

Conclusa la procedura, viene quindi redatto il verbale di mediazione, che è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore che dà atto dell’esito positivo o negativo della procedura di mediazione, e all’interno del verbale vengono riportati i dati identificativi delle parti, il luogo, la data e l’eventuale impossibilità o rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

Il verbale viene depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Al termine di ogni mediazione viene consegnata a ciascuna delle parti una scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento.

ART. 9 – ACCORDO

In caso di esito positivo della mediazione, le parti potranno indicare i dettagli dell’accordo raggiunto redigendo, assieme ai rispettivi legali, un documento separato rispetto al verbale di conciliazione, definito “accordo di mediazione” che potrà essere allegato al verbale quale parte integrante dello stesso.

A richiesta delle parti, il mediatore potrà assistere quest’ultime nella redazione di tale accordo che in ogni caso, dovrà essere sottoscritto dalle sole parti e dai rispettivi legali.

ART. 10 – MANCATO ACCORDO E MANCATA PARTECIPAZIONE

Qualora non si pervenga ad un accordo il mediatore, su richiesta delle parti, attesta per iscritto:

  1. l’avvenuto avvio della mediazione;
  2. la mancata partecipazione della parte invitata alla mediazione;
  3. la conclusione della mediazione.

In caso d’insuccesso della mediazione ed in ogni momento della procedura, su richiesta scritta presentata congiuntamente dalle parti il mediatore che ha condotto la procedura, o altro mediatore incaricato dal responsabile tecnico, formula alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28/10, che produce gli effetti previsti dalla legge.

In caso di mancata accettazione della proposta conciliativa del mediatore, il verbale verrà emesso decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della sua accettazione.

Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di Mediaforense s.r.l. diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.

ART. 11 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

In ogni momento il mediatore designato (o altro mediatore incaricato dal responsabile tecnico):

  1. a) deve formulare la proposta, se la richiesta è presentata per iscritto dalle parti congiuntamente;
  2. b) può formulare la proposta anche se non richiesta dalle parti;
  3. c) può formulare la proposta, su richiesta della parte istante, nella ipotesi che nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla mediazione.

In ogni caso l’eventuale proposta conciliativa, che produce gli effetti previsti dalla legge, va effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente e ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28/10 e successive modificazioni.

Nel caso di rifiuto della proposta, la stessa va allegata al verbale di chiusura della mediazione.

In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 12 – RISERVATEZZA – SEGRETEZZA

Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e gli altri documenti inerenti la richiesta di avvio della mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati, salvo diversa volontà delle parti, e tutto quanto avviene durante la mediazione non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno di Mediaforense s.r.l. non possono essere obbligati a comunicare ad alcuno quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

Le parti e tutti coloro che intervengono nella mediazione (inclusi gli avvocati e consulenti) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non presentare come prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura:

  • opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte da una delle parti o dal mediatore, nel corso della mediazione;
  • ammissioni fatte da una delle parti nel corso della mediazione;
  • la disponibilità manifestata da una parte ad accettare una proposta conciliativa avanzata dall’altra parte o dal mediatore.

Tale obbligo di riservatezza viene meno nell’ipotesi in cui:

  • le parti vi rinuncino;
  • il mediatore sia esentato dall’obbligo di riservatezza da specifiche disposizioni di legge o da ragioni di ordine pubblico.

Al fine di cui sopra, le parti sottoscrivono prima dell’avvio della mediazione, un patto di riservatezza.

Allo scopo di mantenere strettamente riservata e segreta l’intera procedura conciliativa, Mediaforense s.r.l. si impegna a procedere all’archiviazione di tutti i dati raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di cui al D. Lgs. n.196/2003, e a conservare il fascicolo del procedimento per un periodo non superiore a tre anni dalla data della sua conclusione.

ART. 13 INDENNITÁ

Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere a Mediaforense s.r.l., inclusive delle spese amministrative e del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura e sono consultabili sul sito www.Mediaforense.it

La parte attivante deve versare le spese di avvio pari ad € 40 oltre iva e le spese di convocazione al momento del deposito dell’istanza, mentre la parte aderente deve versare l’importo di € 40 oltre iva al momento dell’adesione al procedimento.

Una volta depositata la domanda di mediazione e per la parte invitata l’istanza di adesione, tali spese sono sempre dovute anche in caso abbandono o annullamento della procedura di mediazione e non sono ripetibili.

Se, all’esito del primo incontro di programmazione, le parti decidono di proseguire nella mediazione, dovranno pagare l’importo indicato nelle “Tariffe” allegate al presente Regolamento: Tabella A) per le mediazioni obbligatorie; Tabella B) per le mediazioni facoltative.

Con il consenso delle parti e di Mediaforense s.r.l., l’indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione, il valore risulta superiore a quello indicato, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di avvio e le indennità di mediazione, devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 28/10.

ART. 14 – RESPONSABILITÁ DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle parti verificare:

  1. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
  2. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia e, quindi, la competenza della sede dell’Organismo adito;
  3. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione;
  4. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
  5. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  6. la determinazione del valore della controversia;
  7. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
  8. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
  9. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
  10. Ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Mediaforense s.r.l.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ART. 17 – DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato.

Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Salvo espresso consenso della parte, sono quindi escluse dal diritto di accesso i documenti allegati all’istanza di mediazione o all’istanza di adesione alla mediazione che le parti hanno dichiarato di non voler condividere ed i documenti depositati dalle parti nelle sessioni private.

I dati raccolti da Mediaforense s.r.l. sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

ART. 18 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

In caso di sospensione o cancellazione di Mediaforense s.r.l. dal registro degli Organismi di conciliazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o di cancellazione, in mancanza, l’Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 19 – MODIFICHE ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato in qualunque momento dal consiglio di amministrazione di Mediaforense s.r.l. senza che le modifiche possano avere effetto sulle procedure in corso.

Le parti d’intesa con Mediaforense s.r.l. possono concordare di apportare modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento.

ART. 20 – ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

Allegato I   –   Tariffe

Allegato II  –   Codice Etico

Allegato III –   Scheda di valutazione.

 

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