All. II al Regolamento
Il presente codice etico, ispirato al codice deontologico approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) e conforme alle norme relative alla mediazione amministrata di cui al D. Lgs. 28/2010, ha il fine di vincolare i mediatori accreditati presso Mediaforense s.r.l. al rispetto dei principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure, secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l’Organismo fonda la propria opera.
La procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti ed è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile. Il mediatore dovrà, nella sua qualità di terzo neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell’identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti, operando in modo creativo per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.
Il mediatore deve essere competente, formato adeguatamente e mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti nell’ambito del procedimento di mediazione, avendo riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.
All’atto della nomina dovrà verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione e nel caso in cui non si ritenga qualificato, dovrà rifiutare l’incarico. Dovrà altresì consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo e prendere visione dei documenti forniti dalle stesse per potersi adeguatamente preparare sull’oggetto della controversia.
Il mediatore può rifiutare la designazione e/o interrompere l’espletamento delle proprie funzioni solo per gravi motivi o per l’incapacità a mantenere un atteggiamento indipendente, imparziale o neutrale.
Il mediatore può promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso, mantenendo sempre la riservatezza sulle mediazioni da lui svolte.
Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia e per tutta la durata della procedura, dovrà agire con lealtà garantendo e manifestando alle parti l’esistenza dei seguenti requisiti:
Indipendenza: assenza di qualsiasi legame oggettivo, personale o professionale, presente o passato con una delle parti;
Imparzialità: astensione dal compiere atti discriminatori o esercitare influenza a favore di una delle parti;
Neutralità: mancanza di un qualunque interesse, diretto od indiretto, in merito all’esito del procedimento di conciliazione.
Qualsiasi circostanza che emerga prima o durante la procedura, che possa anche solo ingenerare la sensazione di assenza di uno solo dei tre principi suddetti, o l’insorgere di un conflitto di interessi, dovrà essere resa nota dal mediatore alle parti e al responsabile tecnico. In tal caso il mediatore potrà comunque svolgere il suo ruolo se tutte le parti lo concorderanno per iscritto.
Il mediatore inoltre dovrà astenersi dall’esprimere giudizi e dal rivestire in seguito, per le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. Il dovere di informazione da parte del mediatore costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento e che dovrà essere esercitato sempre in forma scritta.
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento, e che abbiano compreso ed espressamente accettato: – la natura non contenziosa della mediazione e le modalità di svolgimento;
Il mediatore deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi in modo attivo, libero e volontario, e che sia adeguatamente informata, in caso di “mediazione amministrata” in base al D. Lgs 28/2010, di tutte le disposizioni di legge previste.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi i possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Nella sua qualità di terzo neutrale, il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti ma limitarsi ad aiutarle ad individuare una soluzione condivisa e vantaggiosa per entrambe.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti, anche in assenza dei loro consulenti, separatamente in sessioni private.
Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore, qualora richiesto per iscritto da tutte le parti – ovvero dalla sola parte istante, nell’ipotesi in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al procedimento – dovrà presentare una sua proposta e potrà farlo, in caso di mancato accordo, anche per le mediazioni amministrate ai sensi del D.Lgs 28/2010. Nel redigere la proposta il mediatore dovrà ispirarsi esclusivamente al reciproco soddisfacimento delle parti.
Il mediatore dovrà adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e che tutte le parti ne abbiano compreso i termini. Inoltre qualora richiesto il mediatore deve, nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
Il principio di volontarietà delle parti per il raggiungimento dell’accordo, è fondamentale ed imprescindibile; tuttavia, nel caso in cui risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge, la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il mediatore sarà tenuto ad informare il Responsabile tecnico di Mediaforense s.r.l. Analogamente il mediatore dovrà astenersi dal redigere verbali di accordo contrari all’ordine pubblico e alle norme di legge.
Il mediatore è tenuto al rispetto della massima riservatezza su tutte le informazioni relative alla mediazione, ricevute dalle parti e/o dai professionisti che eventualmente hanno partecipato, anche dopo la chiusura del procedimento, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata, comunicata al mediatore da una delle parti, non potrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte. Non potranno pertanto essere oggetto di divulgazione:
Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:
Il mancato rispetto della riservatezza costituisce illecito disciplinare e comporterà la sospensione del mediatore dall’elenco di Mediaforense s.r.l. per anni uno.
Le parti si impegnano a non citare il mediatore come teste in un processo o in un arbitrato.
Il mediatore è revocato senza indugio e sostituito, senza alcun onere per le parti, dal Responsabile tecnico di Mediaforense s.r.l. se:
Il mediatore potrà a sua discrezione, recedere dall’incarico sospendendo la procedura se:
– una delle parti stia utilizzando la procedura per concludere accordi illegali;
– nonostante le autorizzazioni ricevute dalle parti e dal Responsabile tecnico, la mancanza di indipendenza, imparzialità o neutralità infici comunque la continuazione della procedura.
Se hai bisogno di chiarimenti o vuoi farci delle domande non esitare a contattarci
+39 089 28 70 565
info@mediaforense.it Lun – Ven 09:00-19:30