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Mediazione

 

La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella  ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

L’organismo è l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

La mediazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie che negli ultimi anni si è particolarmente affermato nel mondo anglosassone per i numerosi vantaggi che offre rispetto ai metodi giudiziari ordinari e che, da qualche tempo, sta assumendo un ruolo progressivamente rilevante anche in Italia nell’affrontare i conflitti in ambito civile in generale.

Con la recente riforma della mediazione civile il Governo italiano si è posto l’obiettivo di ridurre il numero di cause in ingresso nel sistema Giustizia, diventato ormai eccessivo e causa di intasamenti e ritardi, che procurano ai cittadini disagi e danni economici considerevoli.

La mediazione, in quanto strumento alternativo, ma non esclusivo, non impedisce alle parti di ricorrere comunque al sistema giudiziario, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo o nell’eventualità che le parti, concordemente o unilateralmente, decidano di interrompere il dialogo. Accanto alla mediazione facoltativa,  scelta dalle parti, o demandata, cioè decisa dal giudice, esiste la mediazione obbligatoria, imposta dalla legge come passaggio propedeutico necessario per accedere al procedimento giudiziario, che viene avviato solo in caso di fallimento della mediazione stessa.

Con l’assistenza del mediatore, terzo neutrale e imparziale, che facilita il dialogo ed analizza il problema causa del conflitto, le parti possono individuare e articolare i rispettivi interessi, priorità ed aspettative. Il mediatore quindi, deve essere innanzitutto un esperto nelle tecniche di comunicazione e negoziazione, ma deve anche possedere competenze nell’area di diritto in cui si genera la controversia (familiare, sanitaria, finanziaria etc.) per poter fornire un’assistenza qualificata e pertinente sia nello svolgimento degli incontri, sia nell’analisi del caso. Nonostante il ruolo fondamentale del mediatore, tuttavia, la mediazione prevede nella definizione dell’accordo un ruolo attivo delle parti, non obbligate a rispettare scelte e decisioni altrui, ma invitate a fare proposte che, fondate sulla conoscenza concreta e pratica della situazione, risultano realistiche e facilmente attuabili.

Procedura di mediazione

Fase 1

Si avvia il processo di mediazione con una semplice domanda all’organismo liberamente scelto nel luogo del giudice territorialmente competente nella quale vanno indicate le informazioni fondamentali: nome dell’organismo investito e delle parti in conflitto, oggetto della pretesa e relative ragioni. Gli avvocati devono assistere le parti durante l’intera procedura di mediazione, nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità.

Fase 2

Il mediatore organizza uno o più incontri finalizzati alla risoluzione della controversia mediante l’analisi del caso e l’individuazione degli interessi delle parti coinvolte. La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti, raccolto in un incontro preliminare gratuito di programmazione.

Fase 3

Accordo raggiunto
Il procedimento giunge al termine, le parti hanno trovato un’intesa ed il processo è stato evitato. Qualora una delle parti lo richieda, l’accordo verrà omologato dal giudice e diventa esecutivo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo

Accordo non raggiunto
Il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti possono accettare o meno

Fase 4

Proposta non accolta
Si va al processo, nel quale il giudice potrà e dovrà valutare la ragionevolezza della soluzione definita dall’organismo di mediazione prescelto.

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